Controlli generali
Re: Controlli generali
Ti stai sbagliando Carletto, la SIAE come qui è stato più volte ricordato è, nell'ambito di controlli detti di "antiprateria", al massimo "AUSILIARIO". Si presenta cioè insieme ad agenti di polizia che hanno i poteri per poter eventualmente elevare denunce e sequestri, mentre loro li possiamo paragonare ad una sorta di consulente sul campo.
Volendo fare un parallelo con gli ausiliari del traffico, hanno limitatissimi poteri. Ti fanno la multa se non hai il tagliando pagato per le strisce blu ma non possono fare altro, se passi col rosso a 320 km ora, altro non fanno che guardarti sfrecciare via, ammesso riescano a capire cos'era quello spostamento d'aria così violento.
Assumono poi alcune LIMITATISSIME FUNZIONI, in relazione ad accordi stipulati con altri enti o dipartimenti come, per esempio l'Ufficio delle Entrate. Chi può eseguire e come questi controlli per l'Agenzia dell'Entrate?
personale SIAE con rapporto professionale esclusivo, inserito in apposito elenco da comunicare al Dipartimento delle Entrate con cadenza semestrale, come previsto dall’art. 5 della richiamata convenzione del 24 marzo 2000.
I controlli si esplicano verso soggetti che esercitano attività di spettacolo laddove si applichi l'imposta sugli intrattenimenti e si può estendere fino all'IVA in alcuni casi.
I DJ ovviamente nulla c'entrano, anzi nella circolare che RI-posterò sotto dove troverai il dettaglio dei LIMITI entro i quali si debbono muovere questi particolari ispettori che non svolgono funzioni di polizia tributaria, c'è un passaggio molto importante che dovrebbe anche far capire a quanti nel corso di questi anni abbiano creduto a chissà quali "funzioni terapeutiche" abbiano le ricevute fiscali dei file acquistati.
Nella circolare è scritto:
Pertanto, la SIAE non può:
• invitare i contribuenti a comparire presso i propri uffici per esibire documenti o scritture, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti;
• inviare ai soggetti che esercitano attività spettacolistiche o di intrattenimento, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento;
• invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute;
...
Dacché si può capire perché la SIAE ha inserito quel "potere" dentro il contratto della licenza DJ, perché sottoscrivendola ci si impegna verso clausole che diversamente non possono essere pretese da personae che non hanno alcun potere
Qui l'intera circolare:
http://www.consul-spettacolo.it/Docs/Si ... 20SIAE.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Sul presunto potere di addirittura "sequestro" .. beh, facciamo finta di nulla mai si è vista una cosa del genere e mai credo si vedrà. La SIAE è una società PRIVATA con alcune funzioni pubbliche ma non di polizia, non è il 4 o 5 corpo di polizia della Stato.
Forse può anche aiutare un documento meno ufficiale di quello dell'Ufficio delle Entrate ma comunque esplicativo. E' delle ACLI per i propri associati che operano nello spettacolo:
"Nella sostanza la SIAE può fare ogni controllo nel corso del
quale però non può interrompere lo spettacolo, non può elevare
contravvenzioni, non può sequestrare strumenti o attrezzature. La Siae
può solo redigere un verbale, dopo di che Enpals, Inps, Inail e fisco
decideranno autonomamente se e come intervenire."
trovi lo stesso concetto in molti altri siti che si occupano dell'argomento, nell'ambiente è cosa assolutamente risaputa.
Volendo fare un parallelo con gli ausiliari del traffico, hanno limitatissimi poteri. Ti fanno la multa se non hai il tagliando pagato per le strisce blu ma non possono fare altro, se passi col rosso a 320 km ora, altro non fanno che guardarti sfrecciare via, ammesso riescano a capire cos'era quello spostamento d'aria così violento.
Assumono poi alcune LIMITATISSIME FUNZIONI, in relazione ad accordi stipulati con altri enti o dipartimenti come, per esempio l'Ufficio delle Entrate. Chi può eseguire e come questi controlli per l'Agenzia dell'Entrate?
personale SIAE con rapporto professionale esclusivo, inserito in apposito elenco da comunicare al Dipartimento delle Entrate con cadenza semestrale, come previsto dall’art. 5 della richiamata convenzione del 24 marzo 2000.
I controlli si esplicano verso soggetti che esercitano attività di spettacolo laddove si applichi l'imposta sugli intrattenimenti e si può estendere fino all'IVA in alcuni casi.
I DJ ovviamente nulla c'entrano, anzi nella circolare che RI-posterò sotto dove troverai il dettaglio dei LIMITI entro i quali si debbono muovere questi particolari ispettori che non svolgono funzioni di polizia tributaria, c'è un passaggio molto importante che dovrebbe anche far capire a quanti nel corso di questi anni abbiano creduto a chissà quali "funzioni terapeutiche" abbiano le ricevute fiscali dei file acquistati.
Nella circolare è scritto:
Pertanto, la SIAE non può:
• invitare i contribuenti a comparire presso i propri uffici per esibire documenti o scritture, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti;
• inviare ai soggetti che esercitano attività spettacolistiche o di intrattenimento, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento;
• invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute;
...
Dacché si può capire perché la SIAE ha inserito quel "potere" dentro il contratto della licenza DJ, perché sottoscrivendola ci si impegna verso clausole che diversamente non possono essere pretese da personae che non hanno alcun potere
Qui l'intera circolare:
http://www.consul-spettacolo.it/Docs/Si ... 20SIAE.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Sul presunto potere di addirittura "sequestro" .. beh, facciamo finta di nulla mai si è vista una cosa del genere e mai credo si vedrà. La SIAE è una società PRIVATA con alcune funzioni pubbliche ma non di polizia, non è il 4 o 5 corpo di polizia della Stato.
Forse può anche aiutare un documento meno ufficiale di quello dell'Ufficio delle Entrate ma comunque esplicativo. E' delle ACLI per i propri associati che operano nello spettacolo:
"Nella sostanza la SIAE può fare ogni controllo nel corso del
quale però non può interrompere lo spettacolo, non può elevare
contravvenzioni, non può sequestrare strumenti o attrezzature. La Siae
può solo redigere un verbale, dopo di che Enpals, Inps, Inail e fisco
decideranno autonomamente se e come intervenire."
trovi lo stesso concetto in molti altri siti che si occupano dell'argomento, nell'ambiente è cosa assolutamente risaputa.
Re: Controlli generali
cerco di completare il discorso perché il rischio poi è quello di non capirsi o addiritura dire le stesse cose con parole e/o ottiche diverse.
Se restiamo al solo diritto d'autore la legge 633/41 assegna alla SIAE unitamente al personale incaricato dell'AGICOM funzioni di vigilanza su alcune attività del diritto d'autore e connesso.
Attività di vigilanza dove sì assumono il ruolo di "pubblico ufficiale" senza per altro, avere i mezzi tipici della polizia giudiziaria. In pratica trasmettono all'Organo di Polizia Giudiziaria il risultato della vigilanza.
la domanda è, perciò che c'entra il DJ in quanto tale che non svolge attività di... diritto d'autore/connesso?
Se restiamo al solo diritto d'autore la legge 633/41 assegna alla SIAE unitamente al personale incaricato dell'AGICOM funzioni di vigilanza su alcune attività del diritto d'autore e connesso.
Attività di vigilanza dove sì assumono il ruolo di "pubblico ufficiale" senza per altro, avere i mezzi tipici della polizia giudiziaria. In pratica trasmettono all'Organo di Polizia Giudiziaria il risultato della vigilanza.
la domanda è, perciò che c'entra il DJ in quanto tale che non svolge attività di... diritto d'autore/connesso?
Re: Controlli generali
uff che pall.... conclusione
l'attività di vigilanza è su
a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonché sull'attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a);
d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.
d-bis) sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all'art. 71-septies.
e si concretizzano in sostanza con:
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel camma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica, nonché le attività ad esse connesse; possono altresì accedere ai locali dove vengono svolte le attività di cui alla lettera e) del comma 1. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica, nonché quella relativa agli apparecchi e supporti di registrazione di cui all'articolo 71-septies. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria.
1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale n. 2.
la domanda è, perciò che c'entra il DJ in quanto tale che non svolge quelle attività?
l'attività di vigilanza è su
a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonché sull'attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a);
d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.
d-bis) sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all'art. 71-septies.
e si concretizzano in sostanza con:
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel camma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica, nonché le attività ad esse connesse; possono altresì accedere ai locali dove vengono svolte le attività di cui alla lettera e) del comma 1. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica, nonché quella relativa agli apparecchi e supporti di registrazione di cui all'articolo 71-septies. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria.
1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale n. 2.
la domanda è, perciò che c'entra il DJ in quanto tale che non svolge quelle attività?
Re: Controlli generali
Morpheus, credo che tu stia dando un contributo ENORME alla comunità DJ, erudendoci in una materia che trutti dovremmo conoscere a menadito e che invece in tanti colpevolmente ignoriamo.
Re: Controlli generali
grazie Dylan ma non esageriamo, ne sparo anch'io di ca...... quando capita
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- Messaggi: 6
- Iscritto il: 20 feb 2012, 13:08
Re: Controlli generali
Morpheus le cose che dici che non sono assolutamente vere:
1) La SIAE non è una società privata, ma è un ente pubblico economico a base associativa soggetta al controllo dei Ministeri Vigilanti.
2) I sequestri amministrativi o i sequestri conservativi o preventivi non è vero che li fa solo la polizia, ma qualsiasi organo a cui è demandata dalla legge tale potere, a tal fine in tema di sequestro, si contradistinguono sequestri amministrativi che rilevano fattispecie sanzionate da una sanzione amministrativa, a cui sono demandati quegli organi (compresi anche gli organi di polizia), che la legge attribuisce un potere di accertamento (in questo caso la SIAE, AGCOM ecc.) e, sequestri conservativi o preventivi che sono misure cautelari attribuibili ai soli ufficiali di Polizia Giudiziaria,tali poteri non sono attribuibili alle sole forze di polizia ma anche a organi amministrativi quali es. Ispettorato del lavoro o Ispettori ASL (in La SIAE e AGCOM hanno il potere dell’accertamento sulle violazioni amministrative sul diritto di autore e conseguentemente possono effettuare il sequestro amministrativo, non hanno invece il potere di fare il sequestro penale, qualora “il bene o la cosa” non venga sanzionata amministrativamente, la cui competenza delle violazioni penali non è la Polizia, ma l’Autorità giudiziaria, cui la SIAE e AGCOM qualora rilevano una violazione penale distinta da quella amministrativa, devono trasmettere il verbale di natura penale, all’Autorità Giudiziaria tramite gli organi di polizia Giudiziaria (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia)
La SIAE e AGCOM non possono interrompere uno spettacolo, ma tale potere è stato escluso anche agli Ufficiali di pubblica sicurezza, in tema di spettacoli (tale norma è stata abrogata dal TULPS).
3) I poteri e le facoltà che ha la SIAE in tema di imposte ed altre, nulla rilevano sul tema del diritto di autore, a cui i DJ non debbono preoccuparsi, ma riguardano solamente gli organizzatori di spettacoli, ma a tal riguardo anche in questa materia c’è molta confusione, la SIAE si avvale degli stessi poteri e delle stesse facoltà che ha l’Agenzia delle Entrate e della Giuardia di Finanza per le sole attività di spettacolo e intrattenimento ( che essenso normate da leggi di natura amministrativa vengono chiamati di polizia tributaria), a tal fine la siae, per la sola materia di spettacolo e intrattenimento non ha i poteri previsti dall’art. 51 del DPR 633/72, che sono quelli ad es. di invito autoritativo dei contribuenti presso i propri uffici o quello di inviare questionari, ma anche tali poteri gli sono stati poi conferiti successivamente dall’art. 15 del DL 1/7/2009 (L.conv. n.102/2009) in tema di monopoli di stato.
1) La SIAE non è una società privata, ma è un ente pubblico economico a base associativa soggetta al controllo dei Ministeri Vigilanti.
2) I sequestri amministrativi o i sequestri conservativi o preventivi non è vero che li fa solo la polizia, ma qualsiasi organo a cui è demandata dalla legge tale potere, a tal fine in tema di sequestro, si contradistinguono sequestri amministrativi che rilevano fattispecie sanzionate da una sanzione amministrativa, a cui sono demandati quegli organi (compresi anche gli organi di polizia), che la legge attribuisce un potere di accertamento (in questo caso la SIAE, AGCOM ecc.) e, sequestri conservativi o preventivi che sono misure cautelari attribuibili ai soli ufficiali di Polizia Giudiziaria,tali poteri non sono attribuibili alle sole forze di polizia ma anche a organi amministrativi quali es. Ispettorato del lavoro o Ispettori ASL (in La SIAE e AGCOM hanno il potere dell’accertamento sulle violazioni amministrative sul diritto di autore e conseguentemente possono effettuare il sequestro amministrativo, non hanno invece il potere di fare il sequestro penale, qualora “il bene o la cosa” non venga sanzionata amministrativamente, la cui competenza delle violazioni penali non è la Polizia, ma l’Autorità giudiziaria, cui la SIAE e AGCOM qualora rilevano una violazione penale distinta da quella amministrativa, devono trasmettere il verbale di natura penale, all’Autorità Giudiziaria tramite gli organi di polizia Giudiziaria (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia)
La SIAE e AGCOM non possono interrompere uno spettacolo, ma tale potere è stato escluso anche agli Ufficiali di pubblica sicurezza, in tema di spettacoli (tale norma è stata abrogata dal TULPS).
3) I poteri e le facoltà che ha la SIAE in tema di imposte ed altre, nulla rilevano sul tema del diritto di autore, a cui i DJ non debbono preoccuparsi, ma riguardano solamente gli organizzatori di spettacoli, ma a tal riguardo anche in questa materia c’è molta confusione, la SIAE si avvale degli stessi poteri e delle stesse facoltà che ha l’Agenzia delle Entrate e della Giuardia di Finanza per le sole attività di spettacolo e intrattenimento ( che essenso normate da leggi di natura amministrativa vengono chiamati di polizia tributaria), a tal fine la siae, per la sola materia di spettacolo e intrattenimento non ha i poteri previsti dall’art. 51 del DPR 633/72, che sono quelli ad es. di invito autoritativo dei contribuenti presso i propri uffici o quello di inviare questionari, ma anche tali poteri gli sono stati poi conferiti successivamente dall’art. 15 del DL 1/7/2009 (L.conv. n.102/2009) in tema di monopoli di stato.
Re: Controlli generali
lo vedi che ho fatto bene a specificare meglio, il rischio è di non capirsi o di dire le stesse cose ma viste in ambiti diversi.
1) La SIAE, come ho detto è un "mostro strano" è un ente pubblico economico (dal 2007 mi pare) certo, ma è, per quello che fa, come dice Guido Scorza "una strana creatura metà privata e metà pubblica"
2) A me qui interessa ciò che può interessare il DJ è vero poi che spesso si divaga, si esce dall'ambito.
La sostanza dei nostri discorsi, nella stragrande maggioranza dei casi e per il caso che mi ha personalmente riguardato, è di natura penale perché di questo "veniamo accusati", di piratare la nostra attività in base all'art. 171-ter che prevede il "sequestro penale" dei CD o di altro.
Ora ti sembra che agli "agenti" SIAE siano stati dati quei poteri?
Se la risposta è no, non li hanno mi sembra di averlo detto.
L'art. 182-bis, che ho postato spezzettato, mi sembra chiaro. Spero non ci si perda a fare la punta a definizioni che spesso per comodità vengono usate magari un po' a spoposito, se vuoi ma che non cambiano la sostanza del discorso.
Noi facciamo quelle attività oggetto della vigilanza della SIAE?
Non mi pare proprio
E più in generale, un "agente SIAE" (che spesso tendiamo a generalizzare ed individuare anche col pensionato che arrotonda facendo l'accertatore per il mandatario... e ce ne sono a pacchi)
mi può perquisire?
No
Può pretendere di "entrare" nel mio domicilio informatico?
No
Può sequestrare i miei cd sulla base di una (sua) ipotesi di reato?
No
Può elevarmi denuncia penale sembre sulla base di sue ipotesi?
No
Che altro?
Quali altri "sequestri" sono previsti dalla legge e che ci possono riguardare?
Forse quello dell'art. 174-ter che è illecito amministrativo? No perché quella è una confisca.
Cioè mi pare che in questo caso si passi direttamente alla confisca senza passare dal sequestro.
Mi dirai ma molte di queste non le può fare neppure l'agente di polizia senza un atto che li autorizza... certo, lo sappiamo.
Poi, non è forse vero che con gli Ispettori del Lavoro o dell'INPS per esempio ci sono sempre militari dell'Arma dei Carabinieri?
3) E' esattamente ciò che ho detto, quando ho detto ho citato l'esempio della collaborazione tra Agenzia delle Entrate e SIAE, dove chi detta le regole alla SIAE è l'Agenzia e a cui i DJ non debbono interessarsi... è scritto Carletto.
1) La SIAE, come ho detto è un "mostro strano" è un ente pubblico economico (dal 2007 mi pare) certo, ma è, per quello che fa, come dice Guido Scorza "una strana creatura metà privata e metà pubblica"
2) A me qui interessa ciò che può interessare il DJ è vero poi che spesso si divaga, si esce dall'ambito.
La sostanza dei nostri discorsi, nella stragrande maggioranza dei casi e per il caso che mi ha personalmente riguardato, è di natura penale perché di questo "veniamo accusati", di piratare la nostra attività in base all'art. 171-ter che prevede il "sequestro penale" dei CD o di altro.
Ora ti sembra che agli "agenti" SIAE siano stati dati quei poteri?
Se la risposta è no, non li hanno mi sembra di averlo detto.
L'art. 182-bis, che ho postato spezzettato, mi sembra chiaro. Spero non ci si perda a fare la punta a definizioni che spesso per comodità vengono usate magari un po' a spoposito, se vuoi ma che non cambiano la sostanza del discorso.
Noi facciamo quelle attività oggetto della vigilanza della SIAE?
Non mi pare proprio
E più in generale, un "agente SIAE" (che spesso tendiamo a generalizzare ed individuare anche col pensionato che arrotonda facendo l'accertatore per il mandatario... e ce ne sono a pacchi)
mi può perquisire?
No
Può pretendere di "entrare" nel mio domicilio informatico?
No
Può sequestrare i miei cd sulla base di una (sua) ipotesi di reato?
No
Può elevarmi denuncia penale sembre sulla base di sue ipotesi?
No
Che altro?
Quali altri "sequestri" sono previsti dalla legge e che ci possono riguardare?
Forse quello dell'art. 174-ter che è illecito amministrativo? No perché quella è una confisca.
Cioè mi pare che in questo caso si passi direttamente alla confisca senza passare dal sequestro.
Mi dirai ma molte di queste non le può fare neppure l'agente di polizia senza un atto che li autorizza... certo, lo sappiamo.
Poi, non è forse vero che con gli Ispettori del Lavoro o dell'INPS per esempio ci sono sempre militari dell'Arma dei Carabinieri?
3) E' esattamente ciò che ho detto, quando ho detto ho citato l'esempio della collaborazione tra Agenzia delle Entrate e SIAE, dove chi detta le regole alla SIAE è l'Agenzia e a cui i DJ non debbono interessarsi... è scritto Carletto.
Re: Controlli generali
Per meglio capire il nocciolo della questione, posto qui un'articolo di diritto.net e lo prendo a titolo d'esempio per alcune parti in esso contenuto che, amio parere possono aiutarci a comorendere i confini... Le "parole" sono dell'AGCOM
http://www.diritto.net/dirittonet-home/ ... imare.html" onclick="window.open(this.href);return false;
"Autore: dr. Pino Bruno
Nel processo Fapav versus Telecom Italia, il Garante per la protezione dei dati personali ha preso posizione contro il monitoraggio sistematico degli utenti che scaricano film e musica dalla rete. Per cercare di salvaguardare il diritto d’ autore – questa la sostanza dei rilievi – si rischia di mettere in pericolo il diritto alla privacy. File Sharing e peer-to-peer – si sa – sono sotto attacco in tutto il mondo. Le major cinematografiche e musicali lamentano perdite ingenti...
Fapav e Siae, che rappresentano gli interessi delle lobbies, chiedono al governo di intervenire con il pugno di ferro. Vogliono che i fornitori di accesso a internet – i Provider – controllino gli utenti che scaricano film e musica e li denuncino. Non si fa così in Francia, con la legge Hadopi? Non si sta per fare così in Gran Bretagna con il Digital Britain? Nel dibattito interviene adesso, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con un’approfondita “Indagine conoscitiva sul diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica”.
In sessantacinque pagine, c’è forse la prima, seria, indagine sul fenomeno, sul quadro normativo, sugli attori e sui rispettivi poteri di intervento.
L’AGCOM analizza tra l’altro il ruolo della Siae: “…Dalla breve ricostruzione della natura e dei poteri della SIAE qui condotta emerge con tutta evidenza come il core delle funzioni attribuite istituzionalmente all’ente sia costituito principalmente dall’attività, di natura privatistica, di intermediazione nell’utilizzazione economica delle opere protette da copyright. Nel quadro così delineato, gli “altri compiti connessi con la protezione delle opere dell’ingegno” cui si riferisce l’art. 181, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, alludendo alle attività di tutela del diritto d’autore, sembrano assumere un ruolo del tutto marginale. E né pare che tale conclusione possa mutare alla luce del disposto di cui all’art. 182 bis che, come si dirà in seguito, attribuisce sì alla SIAE funzioni di vigilanza sulle violazioni del diritto d’autore ma in coordinamento con l’Autorità e unicamente “nell’ambito delle rispettive competenze”.
In sostanza, la Siae è un ente privato. “…il legislatore – si legge nel dossier AGCOM – prevede che sia la SIAE (che, come detto, ha la sua attività principale in quella di intermediazione dell’utilizzazione economica delle opere protette da copyright e nella protezione delle stesse da eventuali violazioni un aspetto solo marginale della sua azione), a coordinarsi con l’Autorità (e non viceversa), peraltro “nei limiti dei propri compiti istituzionali”.
Insomma l’AGCOM dice stop alle invasioni di campo: “L’azione di vigilanza della SIAE andrebbe invece circoscritta alle attività di cui alle lettere b), c), d), d-bis), d-ter) di cui all’art. 182 bis. Queste, infatti, attenendo alle proiezioni in sale cinematografiche, nonché all’attività di vendita e noleggio, e a quella di riproduzione attraverso fotocopiatrici, sembrano riguardare principalmente fenomeni di pirateria “fisica”, che, in quanto tali, esulano dall’ambito di competenza tradizionalmente riconducibile all’Autorità”…” Andrebbe pertanto stabilito che all’Autorità spetti, in via esclusiva, il compito di pianificare e condurre le 65 attività ispettive relative alle attività indicate alla lettera a) dell’art. 182 bis, attività per le quali essa potrà avvalersi delle forze di polizia operanti presso di essa (Polizia postale e nucleo per la radiodiffusione e l’editoria della Guardia di finanza) e, ove d’utilità, dei funzionari della SIAE, che, dunque, nel caso, svolgerebbero attività di supporto”.
Distinguo non da poco, perché in questi anni Siae (e Fapav) sembrano aver debordato da ruoli e compiti loro attribuiti, agitando lo spettro dell’apocalisse dei profitti. Il documento di AGCOM rimette le cose al loro posto: “In questo quadro, AgCom sfata anche alcuni luoghi comuni: non è vero che il P2p sia in aumento, anzi sarebbe in flessione: con il progressivo aumento degli abbonamenti in banda larga (che permettono l’accesso ai contenuti digitali, e-cont, legali), man mano cala la pirateria online: crollata dal 40% del 2007 al 19% del 2009”.
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“L’Agcom conclude ipotizzando che se fornitori dell’accesso a Internet fornissero all’autorità dati in forma aggregata e anonima (per mantenere la privacy), si potrebbe avere un quadro più completo del fenomeno e si potrebbero porre in essere adeguate contromisure che limitino gli utenti solo quanto strettamente necessario ad assicurare la tutela del diritto d’autore”."
http://www.diritto.net/dirittonet-home/ ... imare.html" onclick="window.open(this.href);return false;
"Autore: dr. Pino Bruno
Nel processo Fapav versus Telecom Italia, il Garante per la protezione dei dati personali ha preso posizione contro il monitoraggio sistematico degli utenti che scaricano film e musica dalla rete. Per cercare di salvaguardare il diritto d’ autore – questa la sostanza dei rilievi – si rischia di mettere in pericolo il diritto alla privacy. File Sharing e peer-to-peer – si sa – sono sotto attacco in tutto il mondo. Le major cinematografiche e musicali lamentano perdite ingenti...
Fapav e Siae, che rappresentano gli interessi delle lobbies, chiedono al governo di intervenire con il pugno di ferro. Vogliono che i fornitori di accesso a internet – i Provider – controllino gli utenti che scaricano film e musica e li denuncino. Non si fa così in Francia, con la legge Hadopi? Non si sta per fare così in Gran Bretagna con il Digital Britain? Nel dibattito interviene adesso, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con un’approfondita “Indagine conoscitiva sul diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica”.
In sessantacinque pagine, c’è forse la prima, seria, indagine sul fenomeno, sul quadro normativo, sugli attori e sui rispettivi poteri di intervento.
L’AGCOM analizza tra l’altro il ruolo della Siae: “…Dalla breve ricostruzione della natura e dei poteri della SIAE qui condotta emerge con tutta evidenza come il core delle funzioni attribuite istituzionalmente all’ente sia costituito principalmente dall’attività, di natura privatistica, di intermediazione nell’utilizzazione economica delle opere protette da copyright. Nel quadro così delineato, gli “altri compiti connessi con la protezione delle opere dell’ingegno” cui si riferisce l’art. 181, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, alludendo alle attività di tutela del diritto d’autore, sembrano assumere un ruolo del tutto marginale. E né pare che tale conclusione possa mutare alla luce del disposto di cui all’art. 182 bis che, come si dirà in seguito, attribuisce sì alla SIAE funzioni di vigilanza sulle violazioni del diritto d’autore ma in coordinamento con l’Autorità e unicamente “nell’ambito delle rispettive competenze”.
In sostanza, la Siae è un ente privato. “…il legislatore – si legge nel dossier AGCOM – prevede che sia la SIAE (che, come detto, ha la sua attività principale in quella di intermediazione dell’utilizzazione economica delle opere protette da copyright e nella protezione delle stesse da eventuali violazioni un aspetto solo marginale della sua azione), a coordinarsi con l’Autorità (e non viceversa), peraltro “nei limiti dei propri compiti istituzionali”.
Insomma l’AGCOM dice stop alle invasioni di campo: “L’azione di vigilanza della SIAE andrebbe invece circoscritta alle attività di cui alle lettere b), c), d), d-bis), d-ter) di cui all’art. 182 bis. Queste, infatti, attenendo alle proiezioni in sale cinematografiche, nonché all’attività di vendita e noleggio, e a quella di riproduzione attraverso fotocopiatrici, sembrano riguardare principalmente fenomeni di pirateria “fisica”, che, in quanto tali, esulano dall’ambito di competenza tradizionalmente riconducibile all’Autorità”…” Andrebbe pertanto stabilito che all’Autorità spetti, in via esclusiva, il compito di pianificare e condurre le 65 attività ispettive relative alle attività indicate alla lettera a) dell’art. 182 bis, attività per le quali essa potrà avvalersi delle forze di polizia operanti presso di essa (Polizia postale e nucleo per la radiodiffusione e l’editoria della Guardia di finanza) e, ove d’utilità, dei funzionari della SIAE, che, dunque, nel caso, svolgerebbero attività di supporto”.
Distinguo non da poco, perché in questi anni Siae (e Fapav) sembrano aver debordato da ruoli e compiti loro attribuiti, agitando lo spettro dell’apocalisse dei profitti. Il documento di AGCOM rimette le cose al loro posto: “In questo quadro, AgCom sfata anche alcuni luoghi comuni: non è vero che il P2p sia in aumento, anzi sarebbe in flessione: con il progressivo aumento degli abbonamenti in banda larga (che permettono l’accesso ai contenuti digitali, e-cont, legali), man mano cala la pirateria online: crollata dal 40% del 2007 al 19% del 2009”.
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“L’Agcom conclude ipotizzando che se fornitori dell’accesso a Internet fornissero all’autorità dati in forma aggregata e anonima (per mantenere la privacy), si potrebbe avere un quadro più completo del fenomeno e si potrebbero porre in essere adeguate contromisure che limitino gli utenti solo quanto strettamente necessario ad assicurare la tutela del diritto d’autore”."
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Re: Controlli generali
Con tutto il mio rispetto nei suoi confronti, ma se si vuole divagare significa dire fesserie, nel definire la SIAE una società privata anziché un ente pubblico, ….mi creda nel diritto c’è molta differenza!
La SIAE dal 1941 è un ente di diritto pubblico (sono enti diritto pubblico, il Comune, la provincia, la regione, l’INPS,l’Agenzia delle Entrate, ecc. il primo degli enti di diritto pubblico è lo Stato).
La supema Corte di Cassazione ha definito la SIAE sin dal lontano 1937, ente pubblico economico, in quanto l’attività di intermediazione, per la protezione e l’esercizio dei diritti di autore risponde ad un pubblico interesse.
Nel 1999 con il riordino degli enti pubblici nazionali, la SIAE è stata definita ENTE PUBBLICO A BASE ASSOCIATIVA ( non economico), nell’anno 2008 la sua figura è stata ridefinita in ENTE PUBBLICO ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA, ovvero quello che la Suprema corte di cassazione in più sentenze ha sempre ripetutamente affermato.
La struttura di un ente pubblico, rispetto a un’ente privato è completamente diversa, in quanto l’ente pubblico è tenuta a dare una serie di garanzie, che si concretizzano nel suo potere d’imperio e di autoorganizzazione, detenuti in forza di interessi soggettivi e legittimi che devono essere assicurati da una puntuale imparzialità, trasparenza della propria attività, in cui lo Stato deve assicurare la propria vigilanza.
Per Pubblica Amministrazione si definiscono, poi tutti soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
La SIAE quale ente pubblico a differenza di altri enti pubblici (economici e non) tutela un diritto eminentemente privato, in quanto il diritto di autore appartiene ad un soggetto privato che non appartiene allo Stato o direttamente all’Ente Pubblico (che generalmente amministra invece imposte tasse ecc.); altra eccezione rispetto ad altri Enti Pubblici, la SIAE non riceve contributi o sovvenzioni da parte dello Stato, in quanto Ella amministra grazie alle sue risorse, quali la quota e tassa di iscrizione e l’aggio dei diritti che riscuote dai propri associati, nonché i compensi per i servizi in cooperazione con Enti pubblici e privati.
Ma quello che interessa tutti i DJ sicuramente è il tema dei controlli, che possono subire nello svolgimento delle serate di lavoro, ma mi accorgo che anche qui, ognuno narra le proprie esperienze, si confondono accertatori esterni (collaboratori) non legati alla SIAE da contratto in esclusiva e Mandatari SIAE che svolgono professionalmente e in esclusiva tale attività previo concorso pubblico, ma purtroppo si divaga tanto nelle affermazioni, trovandosi tanto lontano da quello che effettivamnete prevede la legge. Tutto ciò, naturalmente non aiuta a comprendere i limiti dei poteri che hanno tali controllori, specie su quelli che ha la SIAE, in quanto la molteplicità dei loro poteri e le facoltà a loro riconosciuti, ai DJ non riguardono e ne interessano, ma alcuni di voi tendono a sottovalutarli mettendoli tutti insieme, facendo confusione su tutto e tutti, questo anche aiutati dal fatto che organi di stampa o Associazioni, quali quella riportata dalle ACLI in altro post (che leggo per la prima volta), sui poteri degli ispettori SIAE è tendeziosa generalistica e completamente falsa.
Per ciò che riguarda La SIAE, già sulla sua natura si fa confusione, in quanto inizia col nome di “Società” cui indirettamente e per ignoranza si associa ad una società commerciale o privata, i vari poteri pubblici che ha, si fa fatica ad accettarli, in quanto si da per scontato che sia una società privata e se, poi per aggiunta essa è anche un ente polifunzionale che svolge compiti, oltre quelli istituzionali sul diritto di autore, anche quelli in cooperazione (Agenzia Entrate, INPS, Monopoli di stato ecc) queste funzioni si traducono in capo agli ispettori SIAE in molteplici poteri, che molti non vorrebbero che gli fossero attribuiti, improvvisandosi tutti avvocati di se stessi, senza avere un minimo di cognizione, ne le più elementari basi giuridiche, ove questi vengono applicati, ma attenzione, gli ispettori SIAE a cui io mi riferisco, non sono certo gli accertatori esterni (pensionati ecc.) che comunque pur essendo riconosciuti veri e propri pubblici ufficiali, essi hanno compiti residuali quali piantonamenti agli ingressi e semplici compiti di controllo che il Mandatario gli conferisce.
Ma con tutto il rispetto nei suoi confronti Morpheus, se la SIAE si avvale dei poteri polizia tributaria ex art. 51 e 52 del DPR 633/72 che i mandatari o personale con rapporto in esclusiva, gli vengono conferiti non significa che la Siae sia un organo o una forza di polizia giudiziaria (in quanto non lo è!, in quanto rimane sempre e comunque un organo amministrativo a cui non gli viene riconosciuta la qualità di agente e ufficiale di polizia giudiziaria), cui la legge gli conferisce oltre finalità legate ad un diritto privato, anche finalità pubbliche quali per esempio la vigilanza o l’accertamento di violazioni sulla materia del diritto di autore, anche di natura penale), ma non si può far finta di non disconoscerli, ne mi sembra il caso di ricercarne i limiti o i non limiti, andando alla ricerca di quello che non può fare, anziché di quello che può fare a soggetti che non sono certi i D.J., grazie lo stesso ma non riguardano i d.j. , si citano o riproducono circolari ministeriali, che per lo più sono superate ( vedasi per es. quelli autoritativi che sono stati attribuiti alla SIAE, nell’anno 2009, che riguardono l’art. 51 del DPR 633/72, ma che nessuno ne parla), che rendono ancora più confusoria una materia e un panorama già molto complicata e tecnica, grazie lo stesso, ma non riguardano assolutamente i Dj, in quanto riguardano per lo più organizzatori di spettacoli, che nulla a che fare con il lavoro e la competenza dei d.j. e che invece tali poteri bisogna solo ricercarli solo nelle competenze che ha la SIAE nel diritto di autore, che è quello che riguarda il tema di duplicazione di cd, di licenza di Dj per copie di lavoro, ecc. che invece merita la discussione principale sui poteri e le facoltà e che hanno gli ispettori Siae, dell’AGCOM, delle forze e organi di Polizia.
Sperando di poter essere esaudiente inizio ad analizzare in un liguaggio molto comprensibile, secondo il diritto vigente, i vari poteri di tutti gli organi di controllo, che riguardano il lavoro dei D.J. ma mi si premette innanzitutto fare un inciso: la materia del diritto di autore viene sanzionata:
1) con delitti e contravvenzioni nella tutela penale; (art. 171 Lda e segg.)
2) Con una sanzione amministrativa, nella tutela del diritto amministrativo; (art. 174 bis Lda)
3) Con il recupero civile dei diritti di autore e/o risarcimento del danno, nella tutela del diritto di procedura civile. (art. 156 Lda e segg.)
Per i poteri conferiti alla SIAE in materia di diritto di autore (art.182 bis lda) (art. 182 bis da lei Morpheus già riportato), essa insieme agli ispettori dell’AGCOM esercitano un’attività di vigilanza, su tutte le attività connesse con la fabbricazione,l’importazione e la distribuzione nel territorio nazionale, di apparecchi di registrazione e di supporti vergini, nonché su tutte le attività di duplicazione e distribuzione di supporti preregistrati.
Gli Ispettori/Mandatari SIAE ed anche loro accertatori, ispettori AGCOM, Agenti e Ufficiali di polizia, essi sono “alla pari” tutti pubblici ufficiali, con precisi obblighi e doveri riguardanti responsabilità e quanto per omissioni.
Fatta tale premessa, i poteri che ha la SIAE, AgCOM e forze e organi di Polizia, sul diritto di autore, essi sono determinati nell’ambito dei procedimenti, in cui il pubblico ufficiale accerta la tipologia della violazione, per l’appunto se ricade nell’ambito penale e/o amministrativo e/o civile.
1) Tutela Penale
Un’agente SIAE o accertatore o ispettore AGCOM, in caso di cd musicali duplicati dal D.J. (es. art. 171 ter lda) o in assenza della licenza DJ:
- mi può perquisire: NO
- può pretendere di entrare nel mio domicilio informatico: NO
- può sequestrare i miei cd sulla base del fumus di un reato (art.171 ter lda) NO
- Può elevarmi denuncia penale sulla base astratta di un reato SI ai sensi dell’art. 182bis lett. c ( Un Mandatario SIAE o Ispettore AGCOM oltre ad essere un pubblico ufficiale, cui comunque sono tenuti al segreto d’ufficio, per tutto ciò che riguarda i dati e le notizie di cui vengono a conoscenza nell’adempimento dei compiti e nell’esercizio dei poteri previsti dalla legge per la repressione delle violazioni penali, hanno l’obbligo di farlo, in quanto gli spetta il potere di vigilanza e di accertamento redigendo processo verbale ai sensi dell’art. 182 ter e trasmettere il verbale agli organi di polizia giudiziaria, in quanto la SIAE e AGCOM non hanno la qualità di Ufficiale e Agente di polizia Giudiziaria, quest’ultimi portono a compimento gli atti appena redatti, all’Autorità Giudiziaria, per la quale diventa titolare del procedimento, cui può seguire anche una archiviazione; l’accertatore SIAE (come dice lei: pensionato ecc.) invece non gli viene conferito tale potere dalla SIAE o dal Mandatario, ma hanno l’obbligo SI di trasmettere la notizia di reato al Pubblico Ministero o all’Ufficiale di polizia giudiziaria immediatamente( art. 331 c.p.), in quanto per ragione del loro ufficio (competenze ad esse delegate quali controlli sui programmi musicali, registrazioni ecc.) potrebbero venire a conoscenza di un reato, e in quanto anch’essi pubblici ufficiali e, qualora non lo facessero ne risponderebbero personalmente per omissione (art. 328 c.p.) ; il privato che non è un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, ma che comunque avesse un proprio interesse o perché esso è titolare di un diritto d’autore o di un diritto connesso, e che quindi viene leso da un suo diritto morale, quale quello di duplicazione non autorizzata, ha semplicemente la FACOLTA’ E NON L’OBBLIGO di presentare agli organi di polizia una denuncia penale; o una denuncia-querela civile, che conseguuirà comunque d’ufficio sempre l’obbligatorietà dell’azione penale.
Un Ufficiale o agente di polizia giudiziaria, in caso di cd musicali duplicati (art. 171 ter lda) o in assenza della licenza DJ:
- mi può perquisire: SI (MA SOLO IN FLAGRANZA DI REATO, o solamente l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria in caso fosse delegato dal GIP o in alternativa in caso di urgenza e sospetto, ALTRIMENTI NO, ci sono poi casi per ordine pubblico, materia di armi e stupefacenti, che sia l’Ufficile che l’Agente di Polizia Giudiziaria può procedere),
- può pretendere di entrare nel mio domicilio informatico: NO qualora non sia pubblico (es.console CHE NON sia di una discoteca o utilizzabile dal pubblico), SI in caso di flagranza di reato o di sospetto, può procedere solamente l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria, su delega dell’Autorità Giudiziaria o qualora non possibile solamente lui medesimo, non può farlo, l’agente di polizia giudiziaria NO.
- può sequestrare i miei cd sulla base del fumus di un reato (art.171 ter lda) SI per l’acquisizione dei mezzi di prova, il sequestro dovrà essere convalidato o meno dal G.I.P.
- Può elevarmi denuncia penale sulla base astratta di un reato SI la competenza sarà sempre dell’Autorità Giudiziaria:
Sono Ufficiali e Agenti di polizia Giudiziaria, quelli previsti dall’art. 55 del c.p.p. a cui compete l’accertamento di reati di propria competenza, (tra questi non rientrano gli Ispettori SIAE e AGCOM) essi si suddividono in forze di polizia che svolgono permanentemente tali funzioni e sono strutturati in Sezioni di P.G. e Servizi di P.G. per la repressione dell’accertamento di reati ( Polizia di Stato, Carabinieri,Guardia di Finanza e, Polizia Penitenziaria e Guardia di Finanza, (quest’ultimi due non compete per materia tale accertamento sulla pirateria) e organi di polizia, che svolgono tale accertamento nell’espletamento dei servizi cui sono destinati e quando sono in servizio, le cui amministrazioni sono investite per lo più da funzioni di accertamento di sanzioni amministrative, ma a cui compete anche l’accertamento di violazioni penali, sono tali (art. 56 lett. c del c.p.p.) per esempio i Vigili Urbani (unici a poter svolgere tali funzioni, quale organo di Polizia, delegata a per materia sulla pirateria, e poi altri organi cui con competono tali poteri sulla pirateria, ma pur essendo Amministrazioni diverse da forze di polizia, competono l’accertamento la cui legge gli riconosce le funzioni di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria nelle proprie materie di competenza (non di pirateria) , Ispettore del lavoro, ispettore sanitario dell’ASL, vigili del fuoco, i verificatori di pesi e di misure, le guardie zoofile nominate dalle società di protezione animali, i funzionari e gli agenti del ministero dell'industria, i verificatori di titoli di viaggio delle ferrovie, delle linee di trasporto su gomma urbane ed extraurbane, ecc. ecc. individuate di volta in volta da leggi specifiche ad essi che la legge gli conferisce i seguenti doveri:
- di prendere notizia dei reati;
- di impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori;
- di ricercarne gli autori ed assicurare le fonti di prova;
- di svolgere ogni indagine e attività disposta dalla autorità giudiziaria.
Mezzi di ricerca della PROVA esercitabili solamente dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria (no dalla SIAE e no dall’AGCOM):
confluiscono nel dibattimento essendo anche atti a sorpresa:
- Processo verbale redatto dalla SIAE e/o AGCOM ai sensi dell’art. 182 ter Lda
- Ispezione corporale o cadaverica ad un D.J. , rientra in quella personale
- Perquisizione locale informatica ad un D.j. locale e personale
- Sequestro: esso è un atto tipicamente probatorio e cioè è l’atto con cui si acquisisce il corpo del reato, che è quello della conservazione della prova, attraverso la perquisizione, adottabili in casi di urgenza e di propria iniziativa o su delega dell’Autorità Giudiziaria, e richiede necessaraimente la convalida da parte del Pubblico Ministero, ed eventualmente può formare oggetto di riesame da parte del Tribunale. Per l’applicazione di un sequestro CONSERVATIVO cioè la garanzia per il pagamento della pena pecuniaria ed eventuale risarcimento del danno e il sequestro PREVENTIVO che è quello di impedire la commissione di nuovi reati, tutti e due richiedono l’esistenza astratta di una fattispecie di reato
- AUSILIARI DI POLIZIA GIUDIZIARIA
Gli Ufficiali di POLIZIA GIUDIZIARIA al fine di compiere atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche (art. 348,4° co.), possono nominare gli Ispettori SIAE e ispettori AGCOM AUSILIARI di polizia giudiziaria, quest’ultimi non possono rifiutare tale opera.
2) Tutela AMMINISTRATIVA
Un Mandatario SIAE o ispettore AGCOM, in caso di cd musicali duplicati dal D.J.per l’accertamento della violazione amministrativa (art. 174 BIS legge 633/41) o in assenza della licenza DJ di copie di lavoro:
- mi può perquisire: NO
- può pretendere di entrare nel mio domicilio informatico: NO QUALORA SIA INVASIVO, SI QUANTO NON RISULTA INVASIVO, perchè RITENUTA OPERAZIONE TECNICA , rientrante nell’art. 13, 1 comma, Legge 689/81, attraverso rilievi descrittivi, per le quali emergeranno i fatti da cui troveranno giustificazione le eventuali operazioni, ispezionando cose e luoghi diversi dalla privata dimora, non sarà necessaria autorizzazione A.G. per ispezionare luoghi pubblici o privati ma aperti al pubblico.
- Può interrompere l’attività, nel corso dell’attività ispettiva o di vigilanza, qualora si debba rilevare un reato (es. art. 171 ter Lda): SI, gli ispettori non essendo ufficiali o agenti di polizia giudiziaria dovranno presentare notizia di reato ai sensi dell’art.331 c.p.p. redigendo il verbale di accertamento (art. 182 ter Lda)e provocare l’intervento dell’ Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria.
- può sequestrare i miei cd DUPLICATI illecitamente SI, Sequestro Cautelare amministrativo ai sensi dell’art. 13 comma 2, Legge 689/81 possono essere effettuate alle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa nei limiti previsti dal codice di procedura penale.
- Può CONTESTARMI la sanzione amminsitrativa sulla base astratta della violazione amministrativa SI, ai sensi dell’art. 14 Legge 689/81. La violazione( art. 174 bis della Lda) deve essere contestata immediatamente quando possibile al trasgressore e all’obbligato in solido, altrimenti notificata nei termini previsti.
Per l’attività di Polizia amministrativa sono in via generale “ … gli organi addetti al controllo sulle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro (art. 13, Legge 689/81 ) esercitano i poteri di accertamento e ispettivi previsti dalla stessa legge “modifica al sistema penale” gli ispettori della SIAE e dell’AGCOM che sono competenti all’accertamento della violazione amministrativa, (nel caso specifico la sanzione amministrativa è quella dell’art. 174 bis della Lda) il cui articolo 182 bis della Lda, attribuisce la vigilanza e l’accertamento proprio alla SIAE e AGCOM, la facoltà dell’attività di polizia amministrativa, è quella appunto prevista dall’art. 13 c.1 della Legge 689/81, che si individuano nei seguenti poteri:
- Assunzione di informazione
- Ispezione di cose e di luoghi diversi dalla diversa dimora
- Rilievi segnaletici, descritti e fotografici
- Ogni altra operazione tecnica
Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, senza distinzione tra le due qualifiche, possono svolgere l’accertamento della violazione amministrativa (art. 174 bis legge 633/41) con gli stessi poteri e facoltà della polizia amministrativa ai sensi dall’art. 13 c.4 della Legge 689/81.
L’organo competente per il pagamento o il ricorso della sanzione amministrativa, non è l’autorità Giudiziaria, ma bensì l’autorità Prefettizia
1) Tutela CIVILE
Riguardano le Difese e Sanzioni Giudiziarie previste al Capo 3 sezione I difese e Sanzioni Civili della Legge 633/41, che riguardano azioni che riguardano sia le misure cautelari, in sede giurisdizionale (accertamento, inibizione, sequestro) cui possono agire coloro che si trovono nelle condizioni di temere una violazione di un diritto di utilizzazione, chiedendo il risarcimento del danno.
La legge 633/41 all’art. 164 stabilisce che se le azioni sono intraprese dalla SIAE.
- I FUNZIONARI DELLA SIAE POSSONO ESERCITARE LE AZIONI NELL’INTERESSE DEGLI AVENTI DIRITTO SENZA BISOGNO DI MANDATO, BASTANDO CHE CONSTI DELLA LORO QUALITA’
- LA SIAE E’ DISPENSATO DALL’OBBLIGO DI PRESTARE CAUZIONE PER L’ESECUZIONE DEGLI ATTI
- LA SIAE DESIGNA I SUOI FUNZIONARI A CONPIERE ATTESTATI DI CREDITO, DETTE ATTESTAZIONI HANNO EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO A NORMA DELL’ART. 474 DEL CPC.
La SIAE dal 1941 è un ente di diritto pubblico (sono enti diritto pubblico, il Comune, la provincia, la regione, l’INPS,l’Agenzia delle Entrate, ecc. il primo degli enti di diritto pubblico è lo Stato).
La supema Corte di Cassazione ha definito la SIAE sin dal lontano 1937, ente pubblico economico, in quanto l’attività di intermediazione, per la protezione e l’esercizio dei diritti di autore risponde ad un pubblico interesse.
Nel 1999 con il riordino degli enti pubblici nazionali, la SIAE è stata definita ENTE PUBBLICO A BASE ASSOCIATIVA ( non economico), nell’anno 2008 la sua figura è stata ridefinita in ENTE PUBBLICO ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA, ovvero quello che la Suprema corte di cassazione in più sentenze ha sempre ripetutamente affermato.
La struttura di un ente pubblico, rispetto a un’ente privato è completamente diversa, in quanto l’ente pubblico è tenuta a dare una serie di garanzie, che si concretizzano nel suo potere d’imperio e di autoorganizzazione, detenuti in forza di interessi soggettivi e legittimi che devono essere assicurati da una puntuale imparzialità, trasparenza della propria attività, in cui lo Stato deve assicurare la propria vigilanza.
Per Pubblica Amministrazione si definiscono, poi tutti soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
La SIAE quale ente pubblico a differenza di altri enti pubblici (economici e non) tutela un diritto eminentemente privato, in quanto il diritto di autore appartiene ad un soggetto privato che non appartiene allo Stato o direttamente all’Ente Pubblico (che generalmente amministra invece imposte tasse ecc.); altra eccezione rispetto ad altri Enti Pubblici, la SIAE non riceve contributi o sovvenzioni da parte dello Stato, in quanto Ella amministra grazie alle sue risorse, quali la quota e tassa di iscrizione e l’aggio dei diritti che riscuote dai propri associati, nonché i compensi per i servizi in cooperazione con Enti pubblici e privati.
Ma quello che interessa tutti i DJ sicuramente è il tema dei controlli, che possono subire nello svolgimento delle serate di lavoro, ma mi accorgo che anche qui, ognuno narra le proprie esperienze, si confondono accertatori esterni (collaboratori) non legati alla SIAE da contratto in esclusiva e Mandatari SIAE che svolgono professionalmente e in esclusiva tale attività previo concorso pubblico, ma purtroppo si divaga tanto nelle affermazioni, trovandosi tanto lontano da quello che effettivamnete prevede la legge. Tutto ciò, naturalmente non aiuta a comprendere i limiti dei poteri che hanno tali controllori, specie su quelli che ha la SIAE, in quanto la molteplicità dei loro poteri e le facoltà a loro riconosciuti, ai DJ non riguardono e ne interessano, ma alcuni di voi tendono a sottovalutarli mettendoli tutti insieme, facendo confusione su tutto e tutti, questo anche aiutati dal fatto che organi di stampa o Associazioni, quali quella riportata dalle ACLI in altro post (che leggo per la prima volta), sui poteri degli ispettori SIAE è tendeziosa generalistica e completamente falsa.
Per ciò che riguarda La SIAE, già sulla sua natura si fa confusione, in quanto inizia col nome di “Società” cui indirettamente e per ignoranza si associa ad una società commerciale o privata, i vari poteri pubblici che ha, si fa fatica ad accettarli, in quanto si da per scontato che sia una società privata e se, poi per aggiunta essa è anche un ente polifunzionale che svolge compiti, oltre quelli istituzionali sul diritto di autore, anche quelli in cooperazione (Agenzia Entrate, INPS, Monopoli di stato ecc) queste funzioni si traducono in capo agli ispettori SIAE in molteplici poteri, che molti non vorrebbero che gli fossero attribuiti, improvvisandosi tutti avvocati di se stessi, senza avere un minimo di cognizione, ne le più elementari basi giuridiche, ove questi vengono applicati, ma attenzione, gli ispettori SIAE a cui io mi riferisco, non sono certo gli accertatori esterni (pensionati ecc.) che comunque pur essendo riconosciuti veri e propri pubblici ufficiali, essi hanno compiti residuali quali piantonamenti agli ingressi e semplici compiti di controllo che il Mandatario gli conferisce.
Ma con tutto il rispetto nei suoi confronti Morpheus, se la SIAE si avvale dei poteri polizia tributaria ex art. 51 e 52 del DPR 633/72 che i mandatari o personale con rapporto in esclusiva, gli vengono conferiti non significa che la Siae sia un organo o una forza di polizia giudiziaria (in quanto non lo è!, in quanto rimane sempre e comunque un organo amministrativo a cui non gli viene riconosciuta la qualità di agente e ufficiale di polizia giudiziaria), cui la legge gli conferisce oltre finalità legate ad un diritto privato, anche finalità pubbliche quali per esempio la vigilanza o l’accertamento di violazioni sulla materia del diritto di autore, anche di natura penale), ma non si può far finta di non disconoscerli, ne mi sembra il caso di ricercarne i limiti o i non limiti, andando alla ricerca di quello che non può fare, anziché di quello che può fare a soggetti che non sono certi i D.J., grazie lo stesso ma non riguardano i d.j. , si citano o riproducono circolari ministeriali, che per lo più sono superate ( vedasi per es. quelli autoritativi che sono stati attribuiti alla SIAE, nell’anno 2009, che riguardono l’art. 51 del DPR 633/72, ma che nessuno ne parla), che rendono ancora più confusoria una materia e un panorama già molto complicata e tecnica, grazie lo stesso, ma non riguardano assolutamente i Dj, in quanto riguardano per lo più organizzatori di spettacoli, che nulla a che fare con il lavoro e la competenza dei d.j. e che invece tali poteri bisogna solo ricercarli solo nelle competenze che ha la SIAE nel diritto di autore, che è quello che riguarda il tema di duplicazione di cd, di licenza di Dj per copie di lavoro, ecc. che invece merita la discussione principale sui poteri e le facoltà e che hanno gli ispettori Siae, dell’AGCOM, delle forze e organi di Polizia.
Sperando di poter essere esaudiente inizio ad analizzare in un liguaggio molto comprensibile, secondo il diritto vigente, i vari poteri di tutti gli organi di controllo, che riguardano il lavoro dei D.J. ma mi si premette innanzitutto fare un inciso: la materia del diritto di autore viene sanzionata:
1) con delitti e contravvenzioni nella tutela penale; (art. 171 Lda e segg.)
2) Con una sanzione amministrativa, nella tutela del diritto amministrativo; (art. 174 bis Lda)
3) Con il recupero civile dei diritti di autore e/o risarcimento del danno, nella tutela del diritto di procedura civile. (art. 156 Lda e segg.)
Per i poteri conferiti alla SIAE in materia di diritto di autore (art.182 bis lda) (art. 182 bis da lei Morpheus già riportato), essa insieme agli ispettori dell’AGCOM esercitano un’attività di vigilanza, su tutte le attività connesse con la fabbricazione,l’importazione e la distribuzione nel territorio nazionale, di apparecchi di registrazione e di supporti vergini, nonché su tutte le attività di duplicazione e distribuzione di supporti preregistrati.
Gli Ispettori/Mandatari SIAE ed anche loro accertatori, ispettori AGCOM, Agenti e Ufficiali di polizia, essi sono “alla pari” tutti pubblici ufficiali, con precisi obblighi e doveri riguardanti responsabilità e quanto per omissioni.
Fatta tale premessa, i poteri che ha la SIAE, AgCOM e forze e organi di Polizia, sul diritto di autore, essi sono determinati nell’ambito dei procedimenti, in cui il pubblico ufficiale accerta la tipologia della violazione, per l’appunto se ricade nell’ambito penale e/o amministrativo e/o civile.
1) Tutela Penale
Un’agente SIAE o accertatore o ispettore AGCOM, in caso di cd musicali duplicati dal D.J. (es. art. 171 ter lda) o in assenza della licenza DJ:
- mi può perquisire: NO
- può pretendere di entrare nel mio domicilio informatico: NO
- può sequestrare i miei cd sulla base del fumus di un reato (art.171 ter lda) NO
- Può elevarmi denuncia penale sulla base astratta di un reato SI ai sensi dell’art. 182bis lett. c ( Un Mandatario SIAE o Ispettore AGCOM oltre ad essere un pubblico ufficiale, cui comunque sono tenuti al segreto d’ufficio, per tutto ciò che riguarda i dati e le notizie di cui vengono a conoscenza nell’adempimento dei compiti e nell’esercizio dei poteri previsti dalla legge per la repressione delle violazioni penali, hanno l’obbligo di farlo, in quanto gli spetta il potere di vigilanza e di accertamento redigendo processo verbale ai sensi dell’art. 182 ter e trasmettere il verbale agli organi di polizia giudiziaria, in quanto la SIAE e AGCOM non hanno la qualità di Ufficiale e Agente di polizia Giudiziaria, quest’ultimi portono a compimento gli atti appena redatti, all’Autorità Giudiziaria, per la quale diventa titolare del procedimento, cui può seguire anche una archiviazione; l’accertatore SIAE (come dice lei: pensionato ecc.) invece non gli viene conferito tale potere dalla SIAE o dal Mandatario, ma hanno l’obbligo SI di trasmettere la notizia di reato al Pubblico Ministero o all’Ufficiale di polizia giudiziaria immediatamente( art. 331 c.p.), in quanto per ragione del loro ufficio (competenze ad esse delegate quali controlli sui programmi musicali, registrazioni ecc.) potrebbero venire a conoscenza di un reato, e in quanto anch’essi pubblici ufficiali e, qualora non lo facessero ne risponderebbero personalmente per omissione (art. 328 c.p.) ; il privato che non è un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, ma che comunque avesse un proprio interesse o perché esso è titolare di un diritto d’autore o di un diritto connesso, e che quindi viene leso da un suo diritto morale, quale quello di duplicazione non autorizzata, ha semplicemente la FACOLTA’ E NON L’OBBLIGO di presentare agli organi di polizia una denuncia penale; o una denuncia-querela civile, che conseguuirà comunque d’ufficio sempre l’obbligatorietà dell’azione penale.
Un Ufficiale o agente di polizia giudiziaria, in caso di cd musicali duplicati (art. 171 ter lda) o in assenza della licenza DJ:
- mi può perquisire: SI (MA SOLO IN FLAGRANZA DI REATO, o solamente l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria in caso fosse delegato dal GIP o in alternativa in caso di urgenza e sospetto, ALTRIMENTI NO, ci sono poi casi per ordine pubblico, materia di armi e stupefacenti, che sia l’Ufficile che l’Agente di Polizia Giudiziaria può procedere),
- può pretendere di entrare nel mio domicilio informatico: NO qualora non sia pubblico (es.console CHE NON sia di una discoteca o utilizzabile dal pubblico), SI in caso di flagranza di reato o di sospetto, può procedere solamente l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria, su delega dell’Autorità Giudiziaria o qualora non possibile solamente lui medesimo, non può farlo, l’agente di polizia giudiziaria NO.
- può sequestrare i miei cd sulla base del fumus di un reato (art.171 ter lda) SI per l’acquisizione dei mezzi di prova, il sequestro dovrà essere convalidato o meno dal G.I.P.
- Può elevarmi denuncia penale sulla base astratta di un reato SI la competenza sarà sempre dell’Autorità Giudiziaria:
Sono Ufficiali e Agenti di polizia Giudiziaria, quelli previsti dall’art. 55 del c.p.p. a cui compete l’accertamento di reati di propria competenza, (tra questi non rientrano gli Ispettori SIAE e AGCOM) essi si suddividono in forze di polizia che svolgono permanentemente tali funzioni e sono strutturati in Sezioni di P.G. e Servizi di P.G. per la repressione dell’accertamento di reati ( Polizia di Stato, Carabinieri,Guardia di Finanza e, Polizia Penitenziaria e Guardia di Finanza, (quest’ultimi due non compete per materia tale accertamento sulla pirateria) e organi di polizia, che svolgono tale accertamento nell’espletamento dei servizi cui sono destinati e quando sono in servizio, le cui amministrazioni sono investite per lo più da funzioni di accertamento di sanzioni amministrative, ma a cui compete anche l’accertamento di violazioni penali, sono tali (art. 56 lett. c del c.p.p.) per esempio i Vigili Urbani (unici a poter svolgere tali funzioni, quale organo di Polizia, delegata a per materia sulla pirateria, e poi altri organi cui con competono tali poteri sulla pirateria, ma pur essendo Amministrazioni diverse da forze di polizia, competono l’accertamento la cui legge gli riconosce le funzioni di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria nelle proprie materie di competenza (non di pirateria) , Ispettore del lavoro, ispettore sanitario dell’ASL, vigili del fuoco, i verificatori di pesi e di misure, le guardie zoofile nominate dalle società di protezione animali, i funzionari e gli agenti del ministero dell'industria, i verificatori di titoli di viaggio delle ferrovie, delle linee di trasporto su gomma urbane ed extraurbane, ecc. ecc. individuate di volta in volta da leggi specifiche ad essi che la legge gli conferisce i seguenti doveri:
- di prendere notizia dei reati;
- di impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori;
- di ricercarne gli autori ed assicurare le fonti di prova;
- di svolgere ogni indagine e attività disposta dalla autorità giudiziaria.
Mezzi di ricerca della PROVA esercitabili solamente dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria (no dalla SIAE e no dall’AGCOM):
confluiscono nel dibattimento essendo anche atti a sorpresa:
- Processo verbale redatto dalla SIAE e/o AGCOM ai sensi dell’art. 182 ter Lda
- Ispezione corporale o cadaverica ad un D.J. , rientra in quella personale
- Perquisizione locale informatica ad un D.j. locale e personale
- Sequestro: esso è un atto tipicamente probatorio e cioè è l’atto con cui si acquisisce il corpo del reato, che è quello della conservazione della prova, attraverso la perquisizione, adottabili in casi di urgenza e di propria iniziativa o su delega dell’Autorità Giudiziaria, e richiede necessaraimente la convalida da parte del Pubblico Ministero, ed eventualmente può formare oggetto di riesame da parte del Tribunale. Per l’applicazione di un sequestro CONSERVATIVO cioè la garanzia per il pagamento della pena pecuniaria ed eventuale risarcimento del danno e il sequestro PREVENTIVO che è quello di impedire la commissione di nuovi reati, tutti e due richiedono l’esistenza astratta di una fattispecie di reato
- AUSILIARI DI POLIZIA GIUDIZIARIA
Gli Ufficiali di POLIZIA GIUDIZIARIA al fine di compiere atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche (art. 348,4° co.), possono nominare gli Ispettori SIAE e ispettori AGCOM AUSILIARI di polizia giudiziaria, quest’ultimi non possono rifiutare tale opera.
2) Tutela AMMINISTRATIVA
Un Mandatario SIAE o ispettore AGCOM, in caso di cd musicali duplicati dal D.J.per l’accertamento della violazione amministrativa (art. 174 BIS legge 633/41) o in assenza della licenza DJ di copie di lavoro:
- mi può perquisire: NO
- può pretendere di entrare nel mio domicilio informatico: NO QUALORA SIA INVASIVO, SI QUANTO NON RISULTA INVASIVO, perchè RITENUTA OPERAZIONE TECNICA , rientrante nell’art. 13, 1 comma, Legge 689/81, attraverso rilievi descrittivi, per le quali emergeranno i fatti da cui troveranno giustificazione le eventuali operazioni, ispezionando cose e luoghi diversi dalla privata dimora, non sarà necessaria autorizzazione A.G. per ispezionare luoghi pubblici o privati ma aperti al pubblico.
- Può interrompere l’attività, nel corso dell’attività ispettiva o di vigilanza, qualora si debba rilevare un reato (es. art. 171 ter Lda): SI, gli ispettori non essendo ufficiali o agenti di polizia giudiziaria dovranno presentare notizia di reato ai sensi dell’art.331 c.p.p. redigendo il verbale di accertamento (art. 182 ter Lda)e provocare l’intervento dell’ Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria.
- può sequestrare i miei cd DUPLICATI illecitamente SI, Sequestro Cautelare amministrativo ai sensi dell’art. 13 comma 2, Legge 689/81 possono essere effettuate alle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa nei limiti previsti dal codice di procedura penale.
- Può CONTESTARMI la sanzione amminsitrativa sulla base astratta della violazione amministrativa SI, ai sensi dell’art. 14 Legge 689/81. La violazione( art. 174 bis della Lda) deve essere contestata immediatamente quando possibile al trasgressore e all’obbligato in solido, altrimenti notificata nei termini previsti.
Per l’attività di Polizia amministrativa sono in via generale “ … gli organi addetti al controllo sulle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro (art. 13, Legge 689/81 ) esercitano i poteri di accertamento e ispettivi previsti dalla stessa legge “modifica al sistema penale” gli ispettori della SIAE e dell’AGCOM che sono competenti all’accertamento della violazione amministrativa, (nel caso specifico la sanzione amministrativa è quella dell’art. 174 bis della Lda) il cui articolo 182 bis della Lda, attribuisce la vigilanza e l’accertamento proprio alla SIAE e AGCOM, la facoltà dell’attività di polizia amministrativa, è quella appunto prevista dall’art. 13 c.1 della Legge 689/81, che si individuano nei seguenti poteri:
- Assunzione di informazione
- Ispezione di cose e di luoghi diversi dalla diversa dimora
- Rilievi segnaletici, descritti e fotografici
- Ogni altra operazione tecnica
Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, senza distinzione tra le due qualifiche, possono svolgere l’accertamento della violazione amministrativa (art. 174 bis legge 633/41) con gli stessi poteri e facoltà della polizia amministrativa ai sensi dall’art. 13 c.4 della Legge 689/81.
L’organo competente per il pagamento o il ricorso della sanzione amministrativa, non è l’autorità Giudiziaria, ma bensì l’autorità Prefettizia
1) Tutela CIVILE
Riguardano le Difese e Sanzioni Giudiziarie previste al Capo 3 sezione I difese e Sanzioni Civili della Legge 633/41, che riguardano azioni che riguardano sia le misure cautelari, in sede giurisdizionale (accertamento, inibizione, sequestro) cui possono agire coloro che si trovono nelle condizioni di temere una violazione di un diritto di utilizzazione, chiedendo il risarcimento del danno.
La legge 633/41 all’art. 164 stabilisce che se le azioni sono intraprese dalla SIAE.
- I FUNZIONARI DELLA SIAE POSSONO ESERCITARE LE AZIONI NELL’INTERESSE DEGLI AVENTI DIRITTO SENZA BISOGNO DI MANDATO, BASTANDO CHE CONSTI DELLA LORO QUALITA’
- LA SIAE E’ DISPENSATO DALL’OBBLIGO DI PRESTARE CAUZIONE PER L’ESECUZIONE DEGLI ATTI
- LA SIAE DESIGNA I SUOI FUNZIONARI A CONPIERE ATTESTATI DI CREDITO, DETTE ATTESTAZIONI HANNO EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO A NORMA DELL’ART. 474 DEL CPC.
Re: Controlli generali
scusami carletto ma francamente non capisco...
Anzitutto lascia stare il lei, siamo tra amici che discutono in un forum pubblico e mi pare che nessuno di noi abbia così alzato i toni tanto da rendere necessario il lei.
Non ho detto, ne confondo cosa è la SIAE ho detto e mi quoto riportanto anche le parole di Guido Scorza che conoscerai benissimo, immagino
Tutta la parte riguardante art. 182-bis sono parole dell'AGCOM stessa e mi sembrano piuttosto chiare.
La distinzione l'ho fatta anch'io tra il genericamente definito "agente SIAE" e l'accertatore che lavora per il mandatario.. E ho anche aggiunto che spesso tendiamo a confondere le figure. Molti di questi accertatori sono pensionati o altro che svolgono quei controlli all'interno dei locali. Tanto confusi che spesso si sono sentiti racconti di ACCERTATORI che volevano "sfrucugliare" dentro le borse dei DJ...
Ti pare che abbiamo questo potere?
E non ce l'hanno neppure gli ispettori a meno che non abbiamo un mandato così come descritto nell'art. 182-bis.
Poi sarei davvero curioso ma perché ne ho conosciuti a decine di accertatori ma quale competenza hanno per poter dire "quello è un cd pirata" per il quale trasmetto la notizia all'autorità competente?
E che valore può avere questa notizia se contestualemente non viene eseguito il sequestro del bene che per altro non dice nulla se il reato è stato commesso.. ma poi quel è il reato?
Detenere un CD solo perché masterizzato o perché non ha il bollino?
Ma se non il CD non è oggetto di "commercio" il bollino non serve, l'opera in esso contenuto è eseguita grazie all'autorizzazione e perciò perfettamente legale... e allora?
Ma se il DJ come mille volte ho proprio detto, non ha "messo su il bachetto dei cd tarocchi" e saremo in un caso diverso dall'ipotesi per cui ci sarebbe l'arresto, di cosa stiamo parlando?
Ho paura che gira che ti rigira arrivamo alla fatidica frase del "dobbiamo dimostrare" perché l'ispettore SIAE ragiona o è stato formato secondo ipotesi investigative che col diritto, mi sembra non abbiamo a che fare.
Ti sembra che il DJ abbia "l'obbligo di dimostare" magari con l'esibizione dell'originale?
Mi sembra proprio di no.
Poi mi piacerebbe sapere un'altra cosa, Carletto ma quale ipotesi di reato c'è per il DJ nella compilazione del Programma Musicale che tutti ed anche la SIAE continuano a chiamare "borderò"?
Forse nella compilazione dei propri dati personali che mi auguro, almeno questi non c'entrano col diritto d'autore?
Guarda che la consolle quando correttamente delimitata e segnalata da appositi cartelli è una postazione di lavoro, non dovrebbe essere accessibile al pubblico se non altro per motivi di sicurezza del lavoro. Alla pari della zona cassa, il bar, il guardaroba, l'ufficio, lo spogliatoio etc..
Riprendo quindi una tua frase
Anzitutto lascia stare il lei, siamo tra amici che discutono in un forum pubblico e mi pare che nessuno di noi abbia così alzato i toni tanto da rendere necessario il lei.
Non ho detto, ne confondo cosa è la SIAE ho detto e mi quoto riportanto anche le parole di Guido Scorza che conoscerai benissimo, immagino
"mostro strano" e "strana creatura"1) La SIAE, come ho detto è un "mostro strano" è un ente pubblico economico (dal 2007 mi pare) certo, ma è, per quello che fa, come dice Guido Scorza "una strana creatura metà privata e metà pubblica"
Tutta la parte riguardante art. 182-bis sono parole dell'AGCOM stessa e mi sembrano piuttosto chiare.
La distinzione l'ho fatta anch'io tra il genericamente definito "agente SIAE" e l'accertatore che lavora per il mandatario.. E ho anche aggiunto che spesso tendiamo a confondere le figure. Molti di questi accertatori sono pensionati o altro che svolgono quei controlli all'interno dei locali. Tanto confusi che spesso si sono sentiti racconti di ACCERTATORI che volevano "sfrucugliare" dentro le borse dei DJ...
Ti pare che abbiamo questo potere?
E non ce l'hanno neppure gli ispettori a meno che non abbiamo un mandato così come descritto nell'art. 182-bis.
Poi sarei davvero curioso ma perché ne ho conosciuti a decine di accertatori ma quale competenza hanno per poter dire "quello è un cd pirata" per il quale trasmetto la notizia all'autorità competente?
E che valore può avere questa notizia se contestualemente non viene eseguito il sequestro del bene che per altro non dice nulla se il reato è stato commesso.. ma poi quel è il reato?
Detenere un CD solo perché masterizzato o perché non ha il bollino?
Ma se non il CD non è oggetto di "commercio" il bollino non serve, l'opera in esso contenuto è eseguita grazie all'autorizzazione e perciò perfettamente legale... e allora?
Ma se il DJ come mille volte ho proprio detto, non ha "messo su il bachetto dei cd tarocchi" e saremo in un caso diverso dall'ipotesi per cui ci sarebbe l'arresto, di cosa stiamo parlando?
Ho paura che gira che ti rigira arrivamo alla fatidica frase del "dobbiamo dimostrare" perché l'ispettore SIAE ragiona o è stato formato secondo ipotesi investigative che col diritto, mi sembra non abbiamo a che fare.
Ti sembra che il DJ abbia "l'obbligo di dimostare" magari con l'esibizione dell'originale?
Mi sembra proprio di no.
Poi mi piacerebbe sapere un'altra cosa, Carletto ma quale ipotesi di reato c'è per il DJ nella compilazione del Programma Musicale che tutti ed anche la SIAE continuano a chiamare "borderò"?
Forse nella compilazione dei propri dati personali che mi auguro, almeno questi non c'entrano col diritto d'autore?
Guarda che la consolle quando correttamente delimitata e segnalata da appositi cartelli è una postazione di lavoro, non dovrebbe essere accessibile al pubblico se non altro per motivi di sicurezza del lavoro. Alla pari della zona cassa, il bar, il guardaroba, l'ufficio, lo spogliatoio etc..
Riprendo quindi una tua frase
e cosa è stato detto fino ad ora?Sono Ufficiali e Agenti di polizia Giudiziaria, quelli previsti dall’art. 55 del c.p.p. a cui compete l’accertamento di reati di propria competenza, (tra questi non rientrano gli Ispettori SIAE e AGCOM)
e anche questo è stato detto sul discorso AUSILIARI- AUSILIARI DI POLIZIA GIUDIZIARIA
Gli Ufficiali di POLIZIA GIUDIZIARIA al fine di compiere atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche (art. 348,4° co.), possono nominare gli Ispettori SIAE e ispettori AGCOM AUSILIARI di polizia giudiziaria, quest’ultimi non possono rifiutare tale opera.
dai per favore... pensa che è il documento della CONVENZIONE tra SIAE e ACLIriportata dalle ACLI in altro post (che leggo per la prima volta), sui poteri degli ispettori SIAE è tendeziosa generalistica e completamente falsa.